Il 3 marzo 2010 il Parlamento ha approvato il provvedimento chiamato “collegato lavoro” che contiene numerose novità in tema di rapporti di lavoro: lavoro sommerso, maxi sanzioni, le conciliazioni e le certificazioni, solo per citare alcuni elementi di interersse.
Tra questi, di sicura importanza, per i contenuti ed i potenziali riflessi, è la certificazione del contratto di lavoro.
La materia trae la propria origine dagli articoli 75 e seguenti del D.l.vo n. 276/2003 (Legge Biagi), origine innovativa ed interessante, collegata alla necessità di raccordare le nuove figure introdotte, o meglio, al riordino delle figure esistenti con strumenti di certezza e di garanzia della correttezza delle manifestazioni delle volontà dei contraenti.
A tale scopo sono stati costituiti gli enti certificatori, presso organi già esistenti quali: direzioni provinciali del lavoro, Province, Enti bilaterali, Università pubbliche e private, consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
Nel comma uno, dell’art. 30 del provvedimento si pone l’accento sul controllo giudiziario specificando che nei rapporti di lavoro pubblico e privato ogni qualvolta le disposizioni di legge abbiano come contenuto clausole generali riferite alle materie di cui al l’art. 409 cpc, e che comprendono quelle riferite all’esercizio dei poteri datoriali, al trasferimento d’azienda all’instaurazione del rapporto di lavoro ed al recesso, tale controllo è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
Nel comma due viene indicato che “nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.
Nel successivo comma tre vi sono i richiami, in tema di licenziamento, alla necessità, da parte del giudice, di tenere conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione.
Il comma quattro pone l’accento sulla filosofia fondamentale, ovvero “ al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”.
|