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01-01-2022
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI - REMINDER
Comunicazione numero 3/22

La legge di conversione n. 215 del 17 dicembre 2021 in modifica del  decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 introduce un nuovo adempimento con decorrenza immediata. La modifica attiene ai lavoratori autonomi occasionali, trovati in azienda privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa di riferimento, saranno computati nella percentuale di lavoratori irregolari che, qualora raggiunga la percentuale del 10%, porterà all’emissione, da parte dell’ispettore del lavoro, del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
Questi, a mero titolo esemplificativo, i requisiti essenziali che dovrà avere un lavoratore autonomo occasionale:

mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione;

- mancanza di qualsiasi azione di coordinamento con il committente;

- totale autonomia organizzativa;

- decisione sui tempi e modi di esecuzione del lavoro;

- nessun potere direttivo e organizzativo in capo al committente;

- professionalità medio/alta del collaboratore;

- mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;

occasionalità della prestazione (l’incarico affidato deve essere unico o, comunque, deve risultare obiettivamente saltuario).

 NUOVO ADEMPIMENTO

Da oggi, chi intende avvalersi della attività di un collaboratore autonomo  occasionale, dovrà effettuare una comunicazione preventiva( prima dell’inizio dell’attività, senza specifica di quanto tempo prima) all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.  Il legislatore, probabilmente al fine di velocizzare l’attivazione della procedura comunicativa e non prevedere una modalità da creare ex novo, dispone che l’informativa debba seguire le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). Ciò significa che la comunicazione potrà avvenire seguendo le seguenti modalità, già in essere per comunicare preventivamente l’avvio di una prestazione di lavoro “a chiamata”:

1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it:

- il servizio informatico permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda;

- la comunicazione potrà essere effettuata anche dal proprio Consulente del lavoro o soggetto abilitato ai sensi della Legge n.12/1979;

2) posta elettronica, anche non PEC. In questo caso dovrà essere allegato un modello con i dati richiesti;

3) Sms;

4) App per smartphone o tablet (Android e Apple) ;

5) Fax all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con comunicazione N. 000029 del 11 gennaio 2021 ha fornito tutte le indicazioni operative per procedere alle comunicazioni di cui alla norma. 

E' stato indicato il termine del 18 gennaio 2022 per poter inviare tutte le comunicazioni relative al periodo 21 dicembre 2021-18 gennaio 2022.

Alla procedura sanzionatoria non potrà essere applicata, da parte dell’ispettore del lavoro, la diffida, che prevedrebbe il pagamento della misura minima della sanzione (500,00 euro), qualora l’adempimento avvenisse nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel verbale di illecito amministrativo (art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004).

Lo studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti